Statuto

Statuto Nazionale

STATUTO NAZIONALE AIDI

(Approvato dall’Assemblea Generale dei Soci il 9 giugno 2020)

Articolo 1

Costituzione

Si è costituita il 24 novembre 1959, con sede nazionale a Milano, l’Associazione Italiana di Illuminazione, in forma abbreviata “AIDI”, associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro la quale riunisce tutti coloro che esercitano, in conformità ai principi generali enunciati nell’Atto Costitutivo dell’Associazione medesima, attività professionale, di studio, di ricerca, di progettazione o di impresa, in modo preminente, nel settore dell’illuminazione.

Articolo 2

Durata

L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea riunita in sede straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste di seguito nel presente Statuto.

Articolo 3

Scopi

L’Associazione si propone, in linea generale, di sviluppare e diffondere la Cultura della Luce fondata su strumenti critici e consapevoli, riconoscendo accanto al valore espressivo dei beni, le opportunità ed i vincoli tecnologici, sociali, economici e ambientali come fattori culturali.

L’Associazione, all’interno di una ricerca della Cultura della Luce, si propone di valorizzare e proteggere la creatività e l’innovazione, lo studio e la ricerca, l’aggiornamento professionale continuo e ciò a beneficio dei destinatari finali intesi come individui, gruppi sociali, società e anche come ambiente, nel pieno rispetto delle diversità dei soggetti e della pluralità di culture ed etnie.

L’Associazione si propone di favorire occasioni di dialogo tra gli attori coinvolti nello sviluppo e nella concretizzazione di progetti ed i relativi destinatari e di promuovere la qualità della didattica ed il trasferimento della conoscenza.

L’Associazione intende promuovere presso le strutture dello Stato, le Amministrazioni, gli Enti, le Istituzioni pubbliche e private, in Italia e all’estero, le Fondazioni, le Università, gli Istituti di Ricerca, ogni opportuna azione e collaborazione per sostenere la centralità, la qualità e la notorietà del Sistema Luce e consolidare il suo ruolo di riferimento culturale ed economico nazionale ed internazionale.

L’Associazione si propone di svolgere ogni azione intesa ad offrire alla società civile la garanzia dei saperi professionali, delle competenze e delle responsabilità in capo ai vari attori del Sistema Luce, in armonia con le normative dell’Unione Europea ed in collaborazione e riferimento con le Associazioni consorelle e le Commissioni Nazionali e Internazionali affini.

L’Associazione si propone di promuovere, sostenere ed affiancare iniziative di organi istituzionali per dare impulso alla Cultura della Luce ed al Sistema Luce, sia in termini di efficienza, che in termini di immagine e/o visibilità.

L’Associazione si propone l’attuazione di compiti e funzioni di riferimento culturale, professionale e di collegamento e collaborazione con gli Enti, le Istituzioni, le Università, gli Istituti di Ricerca, le Imprese, gli Ordini Professionali, le altre Associazioni di settore e gli utilizzatori.

L’Associazione, in particolare, si propone, nel rispetto dell’etica professionale e dei valori di leale libera concorrenza, di:

  1. a) promuovere l’aggiornamento professionale e la formazione dei propri soci per aumentare e valorizzare le loro competenze e professionalità;
  2. b) favorire le relazioni culturali e sociali fra i soci mediante apposite iniziative;
  3. c) promuovere accordi specifici con altre Associazioni, italiane o estere, così da concorrere, in autonomia ed indipendenza, al completamento degli ambiti culturali e scientifici di riferimento unitamente alle stesse;
  4. d) partecipare in Enti o Associazioni, italiane o estere, aventi direttamente o indirettamente oggetto sociale o scopi analoghi o affini onde istituire nuove strutture organizzative deputate al raggiungimento degli scopi associativi.
  5. e) attuare e ricercare le condizioni più appropriate per lo studio, la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni e servizi, in ambito illuminotecnico nazionale e internazionale, caratterizzati dalla più alta responsabilità etica e dal più elevato rispetto dell’ambiente, della società e dell’individuo;
  6. f) promuovere la ricerca per facilitare il progresso sociale, tecnologico e scientifico in ambito illuminotecnico nazionale e internazionale.

Articolo 4

Attività

Al fine di perseguire gli scopi e le finalità prefissate l’Associazione svolge tutte quelle attività ritenute idonee ed efficaci che, in modo esemplificativo ma non esaustivo, viene così sommariamente ad individuare:

  1. la promozione di studi e ricerche, comitati o commissioni, convegni o seminari, riunione o discussioni tecniche, visite o viaggi di istruzione comunque finalizzate alla diffusione della cultura della luce;
  2. l’organizzazione, patrocinio o certificazione di corsi di formazione, aggiornamento e/o preparazione professionale in campo illuminotecnico;
  3. la costituzione al proprio interno di sezioni territoriali o di strutture di carattere associativo che perseguano, nel rispetto degli impegni statutari, gli scopi e le finalità dell’Associazione;
  4. la costituzione di strutture di carattere associativo che, nel rispetto degli impegni statutari, perseguano gli scopi e le finalità dell’Associazione operando presso e/o nell’ambito di altre strutture o realtà che, a titolo esemplificativo, si indicano nelle Associazioni, Università, Enti o Pubbliche Amministrazioni;
  5. la pubblicazione e distribuzione di riviste, monografie o documenti di carattere tecnico e scientifico in materie di interesse o comunque ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  6. la gestione e lo sviluppo di una propria raccolta, biblioteca o schedario contenente le suddette pubblicazioni o documenti tecnici e scientifici;
  7. la collaborazione con Enti, Università, Istituti di Ricerca, Industrie, Ordini Professionali, Enti o Comitati Normatori, Commissioni Nazionali o Internazionali finalizzata a promuovere, unitamente al progresso tecnologico, i valori etici e culturali connessi al mondo della luce;
  8. l’assegnazione di premi, borse di studio o riconoscimenti a chi si sia distinto per attività o comportamenti comunque legati o connessi al mondo della luce.

Articolo 5

Organo Ufficiale

Organo Ufficiale dell’Associazione è la rivista “LUCE”, registrata presso il Tribunale di Milano, rispettivamente, in data 22\03\1962 al n. 5888 e in data 25\02\1971 al n. 77. “LUCE” è una rivista di carattere tecnico scientifico che l’Associazione, da un lato, riconosce valido strumento per il perseguimento di diverse finalità statutarie e, da un altro lato, si impegna a mantenere ai massimi livelli possibili in termini di contenuti, di diffusione e di immagine.

L’Associazione è proprietaria del marchio “LUCE” depositato in data 02\01\2003 e protocollato in Roma al n. 2003C000007.

Su proposta del Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo nomina il Direttore della rivista “LUCE” e un Comitato Editoriale. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto in ordine alle modalità operative si rimanda al Regolamento.

Articolo 6

I Soci

Possono ottenere l’ammissione e rivestire la qualifica di Socio tutti coloro che condividano i principi ispiratori dell’Associazione e dimostrino di osservare scrupolosamente i precetti contenuti nel presente Statuto, nell’Atto Costitutivo dell’Associazione e nel Regolamento Nazionale.

Assunta la qualifica di socio la stessa è da intendersi automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo che in ipotesi di recesso o esclusione.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

Individuali

1 ) Socio Ordinario

2 ) Socio Studente

3 ) Socio Sostenitore

4 ) Socio Onorario

5 ) Socio Aggregato

Collettivi

6 ) Socio Collettivo Didattico

7 ) Socio Collettivo Ordinario

8 ) Socio Collettivo Sostenitore

9 ) Socio Collettivo Nazionale

Possono fare parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche; la domanda di ammissione deve essere inviata presso la Segreteria dell’Associazione mediante l’apposito modulo da quest’ultima predisposto ed avrà effetto dopo il versamento della prima quota sociale, salvo quanto previsto per i soci onorari.

I Soci Collettivi partecipano alle attività dell’Associazione nella persona del Legale Rappresentante o di un suo Delegato che dovrà essere indicato nella domanda di ammissione. Il Delegato avrà nei confronti dell’Associazione tutti I poteri di rappresentanza che si riconoscono al Legale Rappresentante.

La sostituzione del referente AIDI per il Socio Collettivo, in caso di cessazione del rapporto lavorativo con esso, è a cura dell’azienda.

È facoltà dei Soci Collettivi nominare i Soci Individuali Aggregati il cui numero è specificato nel regolamento. I Soci Individuali Aggregati hanno tutti i diritti dei Soci Individuali.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Nazionale, di seguito per brevità anche più semplicemente detto Regolamento.

Ad ogni Socio è richiesta una quota associativa annuale da versare entro il 30 aprile, differenziata a seconda della Categoria di appartenenza, stabilita dal Consiglio Direttivo, nei termini e secondo le modalità previste dal citato Regolamento.

Il Socio che contribuisca, con qualunque mezzo, in misura superiore alla quota associativa annuale di sua competenza, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, potrà essere inserito nell’albo speciale dei Soci Sostenitori.

Tutti i Soci godono, dal momento della propria ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali.

Articolo 7

Le Categorie dei Soci

Socio Ordinario

Sono considerati Soci Ordinari tutte le persone fisiche direttamente o indirettamente interessate per professione o attività agli studi ed allo sviluppo della teoria e della pratica nel settore dell’Illuminazione.

Socio Studente

Sono considerati Soci Studenti tutte le persone fisiche iscritte a corsi di laurea, di specializzazione o ad Istituti o Scuole Secondarie Superiori, pubbliche o private, italiane o estere.

Socio Sostenitore

Sono considerati Soci Sostenitori tutte le persone fisiche che apportino, con qualunque mezzo o modalità, un contributo sostanziale all’Associazione il quale venga riconosciuto, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, meritorio ai fini della determinazione ed attribuzione della suddetta qualifica ovvero contribuiscano in termini economici per quota annuale nella misura determinata dal presente Statuto come eventualmente aggiornata dallo stesso Consiglio Direttivo riferita alla relativa categoria di appartenenza. La qualifica di Socio Sostenitore, se attribuita dal Consiglio Direttivo, decade con il termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Socio Onorario

Sono considerati Soci Onorari le persone fisiche, soci o no, le quali si siano particolarmente distinte nel campo della scienza, della professione o dell’imprenditoria legate al settore dell’illuminazione, che siano riconosciute o considerate particolarmente rappresentative dei valori e della cultura dell’illuminazione in campo nazionale o internazionale. La qualifica di Socio Onorario è a tempo indeterminato.

La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo stesso e portata in ratifica alla Assemblea Ordinaria.

Socio Collettivo Didattico

Sono considerati Soci Collettivi Didattici le Università e gli Istituti di Ricerca nonché le Scuole di Specializzazione, Pubbliche o Private.

Socio Collettivo Ordinario

Sono considerati Soci Collettivi Ordinari gli Studi di Progettazione, le Imprese, le Aziende di produzione o di servizi, le Associazioni, gli Enti Pubblici o Privati e le Amministrazioni Pubbliche che hanno interesse allo studio, alla diffusione e allo sviluppo della cultura dell’Illuminazione.

Socio Collettivo Sostenitore

Sono considerati Soci Collettivi Sostenitori le Aziende industriali o commerciali operanti nel settore dell’Illuminazione, le Aziende di servizi, Pubbliche o Private, gli Enti, le Associazioni, i Distributori e gli Installatori di apparecchi di illuminazione e le Amministrazioni Pubbliche che forniscono un contributo sostanziale all’Associazione il quale, a suo insindacabile giudizio, venga ritenuto da parte del Consiglio Direttivo meritorio ai fini dell’attribuzione della suddetta qualifica ovvero contribuiscano in termini economici per quota annuale nella misura determinata dal presente Statuto, come eventualmente aggiornata dallo stesso Consiglio Direttivo, riferita alla relativa categoria di appartenenza. La qualifica di Socio Collettivo Sostenitore, se attribuita dal Consiglio Direttivo, decade con il termine del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Socio Collettivo Nazionale

Sono considerati Soci Collettivi Nazionali le Imprese di Produzione di apparecchi di illuminazione, sorgenti luminose, apparecchiature o componenti per l’illuminazione, le Aziende e Società di servizi, Pubbliche o Private, le Società di distribuzione e di installazione di apparecchi di illuminazione, le Società di produzione, gestione o distribuzione di energia, i Consorzi, le Associazioni e gli Enti che avendo interesse allo sviluppo dell’illuminotecnica sul piano economico, tecnologico, sociale e culturale, sia a livello nazionale che internazionale, apportino un contributo determinante ai fini dell’esistenza dell’Associazione o a quelli dello svolgimento delle attività e del perseguimento degli obiettivi dell’Associazione medesima.

Articolo 8

Quote associative

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo che può disporne la revisione periodica nei tempi e secondo le modalità previste nel Regolamento

Articolo 9

Espressione del diritto di Voto

In forza delle rispettive categorie di appartenenza, i Soci possono esercitare il proprio diritto di voto nella seguente misura:

Individuali

1) Socio Ordinario voti 2

2) Socio Studente voti 1

3) Socio Sostenitore voti 5

Collettivi

4) Socio Collettivo Didattico voti 10

5) Socio Collettivo Ordinario voti 15

6) Socio Collettivo Sostenitore voti 30

7) Socio Collettivo Nazionale voti 90

Articolo 10

Diritti ed Obblighi dei Soci

L’Associazione gestirà in termini riservati le notizie che le perverranno in ordine ai Soci ed in ogni caso utilizzerà le stesse nel rispetto delle normative vigenti, in particolare quella della privacy e quelle relative alla tutela dei segreti industriali ed aziendali, ed ogni Socio potrà pretendere che dette informazioni vengano utilizzate solo ed esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

I Soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di:

– di partecipare all’Assemblea Generale ed esercitare il correlato diritto di voto riconosciuto dallo Statuto.

– di partecipare alla vita associativa e di partecipare agli eventi ed alle manifestazioni con le agevolazioni di volta in volta previste.

– di utilizzare il logo dell’Associazione nei limiti previsti dal Regolamento ed in ogni caso in modo da non ledere l’immagine od arrecare danno di qualsiasi natura all’Associazione mediante detto utilizzo.

– di ricevere la Rivista LUCE nonché, alle condizioni previste dal Regolamento o da eventuali diversi accordi intercorsi tra l’Associazione ed i Terzi, le pubblicazioni tecniche edite dall’Associazione o dai suddetti Terzi.

– di utilizzare e consultare, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento o da apposite Circolari, le banche dati custodite dall’Associazione.

I Soci devono osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento, nelle Circolari e nelle deliberazioni degli Organi dell’Associazione e non possono promuovere azioni nei confronti dell’Associazione o di altri Soci, se non dopo aver sottoposto la questione al Comitato dei Probiviri e dopo che si sia concluso il relativo procedimento.

I Soci devono rispettare gli obblighi contributivi.

Articolo 11

Cessazione della qualifica di Socio

La condizione di Socio viene a cessare per una delle seguenti cause:

  1. scioglimento dell’Associazione;
  2. recesso;
  3. esclusione (deliberazione motivata).

Il recesso può essere validamente esercitato dal Socio mediante lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente dell’Associazione presso la sede di Milano da spedirsi con un preavviso di almeno tre mesi dal termine dell’anno solare in corso, con riferimento ai Soci Collettivi e di un mese, con riferimento ai Soci Individuali.

Il recesso avrà efficacia al termine dell’anno solare al quale l’esercizio in cui è stata spedita la raccomandata di recesso si riferisce, qualora inviata nel rispetto dei termini, ovvero al termine dell’anno solare successivo, qualora non siano stati rispettati per la spedizione i termini di preavviso.

Anche dopo il recesso il Socio rimane obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di carattere comportamentale ed a tutti gli obblighi, anche di carattere economico, discendenti dall’appartenenza all’Associazione e ciò sino alla definitiva perdita della qualifica di Socio o acquisto di efficacia del recesso.

Il Socio può essere escluso dall’Associazione per mancato rispetto nei termini di Statuto e/o Regolamento dei rispettivi obblighi contributivi.

Il Socio può essere escluso dall’Associazione per gravi inadempienze agli obblighi comportamentali derivanti dall’appartenenza all’Associazione ovvero in tutti quei casi in cui, anche se non espressamente disciplinati, rechi comunque danno, anche d’immagine, all’Associazione o ad un altro Socio.

In caso di esclusione permangono in capo al Socio gli obblighi contributivi riferiti all’anno di esercizio nel cui ambito l’esclusione è stata deliberata.

Articolo 12

Gli Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea Generale
  2. b) il Presidente
  3. c) il Vice Presidente
  4. d) il Segretario Generale
  5. e) il Tesoriere
  6. f) il Consiglio Direttivo
  7. g) il Comitato dei Probiviri
  8. h) il Collegio dei Revisori dei Conti
  9. i) il Comitato Esecutivo

Le cariche associative di Segretario Generale e Tesoriere possono essere remunerate. Le altre cariche associative non sono remunerate.

Articolo 13

L’ Assemblea Generale

L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; di seguito, in modo esemplificativo ma non esaustivo, vengono elencate le funzioni di competenza:

  1. elegge il Presidente;
  2. elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  3. elegge i membri del Collegio dei revisori dei Conti ed il suo Presidente;
  4. elegge i membri del Comitato dei Probiviri;
  5. ratifica i Consiglieri nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo;
  6. discute e delibera sulle relazioni, rendiconti e bilanci sociali annualmente presentati dal Consiglio Direttivo;
  7. delibera sulle direttive d’ordine generale in merito all’attività, iniziative e programmi finalizzati al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
  8. delibera su ogni argomento posto all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo;
  9. delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all’Assemblea Generale i Soci che, in quanto obbligati, siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ai soci obbligati che si trovino in stato di morosità nel pagamento della quota, al fine di garantire l’esercizio del diritto di voto, è data la possibilità di sanare la propria posizione contributiva, pena decadenza, sino a tre giorni prima della data in cui è stata fissata la sessione assembleare.

Ogni Socio votante può essere portatore di deleghe scritte fino ad un massimo di espressione di voti delegati complessivi pari a 90 per i soci Individuali e 180 per i soci Collettivi. Le deleghe sono ritenute valide solo se riferite a Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci Collettivi presenziano all’Assemblea Generale in persona del loro Legale Rappresentante o del Delegato indicato al momento della domanda di ammissione ed eventuali successive modifiche.

La convocazione dell’Assemblea Generale è deliberata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed in ogni caso in via straordinaria ove ritenuto necessario.

Il Presidente o il Consiglio Direttivo sono tenuti a convocare l’Assemblea Generale in tutti i casi in cui ne venga fatta domanda da un numero di Soci che rappresentino complessivamente il 5% dei Soci aderenti all’Associazione calcolato senza tenere conto dei voti di cui siano portatori.

Qualora la richiesta di convocazione provenga dai Soci, la relativa domanda dovrà essere sottoscritta dai Soci proponenti ed inviata alla Segreteria Generale dell’Associazione mediante lettera raccomandata A.R. nella quale dovrà a pena di nullità essere indicato l’argomento o gli argomenti specifici che i Soci proponenti intendono trattare all’interno dell’Assemblea Generale ed il nominativo ed il recapito del soggetto delegato a rappresentare i Soci proponenti ed a cui potranno gli Organi dell’Associazione inviare le comunicazioni di necessità per i motivi di seguito descritti.

Il Presidente o il Consiglio Direttivo, infatti, constatata la regolarità della richiesta ed il numero dei Soci proponenti, convocherà l’Assemblea Generale nei modi e termini previsti dal presente Statuto ovvero, in caso di irregolarità della richiesta, comunicherà tempestivamente al Socio indicato dai sottoscrittori l’impossibilità di convocazione dell’Assemblea Generale ed i relativi motivi.

L’Assemblea Generale è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, in prima e, in un altro giorno, seconda convocazione per l’ipotesi di Assemblea Ordinaria ed in prima, seconda convocazione in un altro giorno e in un altro giorno terza convocazione per l’ipotesi di Assemblea Straordinaria; l’avviso deve contenere a pena di decadenza l’elenco delle questioni da trattare e deve essere redatto in modo da rendere quanto e più edotti i Soci sull’importanza e/o rilevanza delle questioni medesime secondo i parametri interpretativi dettati dal Codice Civile.

Detto avviso viene spedito ai Soci almeno venti giorni prima del giorno fissato per l’adunanza mediante l’utilizzo di posta elettronica o i seguenti altri mezzi fax, SMS, posta ordinaria.

L’Assemblea Generale può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza.

Il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, presiederà l’Assemblea Generale e nominerà il Segretario per redigere il relativo verbale delle deliberazioni.

Al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, spetta il potere di verificare il diritto di intervento, il diritto di voto, la regolarità delle deleghe nonché di stabilire le modalità di voto ed accertare la regolarità dei voti espressi.

Articolo 14

L’Assemblea Generale Ordinaria

L’Assemblea Generale in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci aventi diritto di voto presenti personalmente o per delega.

L’Assemblea Generale in sede ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi partecipazione e qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto che siano presenti personalmente o per delega e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci con diritto di voto presenti.

Nelle delibere che riguardano l’accertamento di responsabilità e l’assunzione di provvedimenti a carico di un Socio l’interessato non potrà esercitare il diritto di voto né direttamente né per deleghe ricevute da altri Soci.

Delle delibere assembleari deve essere data comunicazione ai Soci entro 30 giorni da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo mediante posta elettronica o altro mezzo equivalente.

Spetta all’Assemblea Generale convocata in sede ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo nonché sulla relazione allo stesso allegata.

Spetta all’Assemblea Generale convocata in sede ordinaria procedere alla nomina o sostituzione dei componenti il Comitato dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente.

Ogni socio può esprimere due preferenze per la nomina del Comitato dei Probiviri e due preferenze per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti

Spetta all’Assemblea Generale convocata in sede ordinaria procedere alla nomina del Presidente ed a quella dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può esprimere una sola preferenza per il Presidente ed un massimo 10 preferenze per l’elezione del Consiglio Direttivo

Spetta all’Assemblea Generale convocata in sede ordinaria deliberare sui temi posti all’ordine del giorno nonché proporre argomenti da porre in discussione in una successiva ivi decisa convocazione ordinaria o straordinaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile.

Articolo 15

L’Assemblea Generale Straordinaria

L’Assemblea Generale convocata in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci aventi diritto di voto presenti.

L’Assemblea Generale convocata in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei Soci con diritto di voto presenti.

L’Assemblea Generale in sede straordinaria è validamente costituita in terza convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti dei Soci con diritto di voto presenti.

Delle delibere assembleari straordinarie deve essere data comunicazione ai Soci entro 30 giorni da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo mediante comunicazione a mezzo posta elettronica o altro mezzo equivalente.

Spetta all’Assemblea Generale convocata in sede straordinaria deliberare modifiche allo Statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Spetta all’Assemblea Generale convocata in sede straordinaria deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

 

Articolo 16

Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale Ordinaria tra coloro che siano stati individuati su indicazione di un Comitato composto da tre Saggi, nominati dal Consiglio Direttivo.

A tale scopo il Consiglio Direttivo, sei mesi prima della scadenza del mandato presidenziale, individuerà tre Saggi, interni all’Associazione. I Soci che desiderano proporre una candidatura dovranno presentarla ai tre Saggi non oltre un mese dopo l’avvenuta nomina degli stessi. I Saggi avranno il compito di consultare la più ampia base dell’elettorato dell’Associazione e, quindi, sulla base delle informazioni così acquisite individuare il candidato o i candidati alla Presidenza da sottoporre all’Assemblea Generale nei modi e termini stabiliti nel Regolamento. La lista dei candidati alla Presidenza dovrà comunque rispettare il termine ultimo per la spedizione dell’avviso di convocazione assembleare ai Soci.

Il Presidente resta in carica due esercizi, dal momento della nomina, la quale è successiva all’approvazione del Bilancio Consuntivo della precedente gestione e fino all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio dell’ultimo anno di mandato da parte dell’Assemblea e può essere rinnovato per altri due esercizi.

Il Presidente ha il compito di governare e coordinare, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni contenute nello Statuto, l’attività dell’Associazione nonché di convocare e presiedere l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo. In particolare il Presidente coordina l’attività del Segretario Generale, dei Presidenti delle Commissioni Tematiche, del Responsabile Tecnico-Scientifico e dei Presidenti delle Sezioni Territoriali, nonché le attività relative alla rivista LUCE.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in sede processuale; egli ha, per l’effetto, il potere di conferire deleghe e mandati ad agire e nominare avvocati difensori e procuratori speciali. Le deleghe del Presidente, in ordine di ordinaria e straordinaria amministrazione, vengono conferite dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente esercita un controllo, sia formale che sostanziale, sull’esecuzione delle delibere assunte dall’Assemblea Generale o dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente propone la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere nonché degli organi della rivista LUCE al Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina il Responsabile Tecnico-Scientifico.

Il Presidente procede alla nomina ed alla revoca dei funzionari e degli impiegati presso l’Associazione, ne stabilisce gli emolumenti ed emana ogni provvedimento anche di carattere disciplinare che riguardi gli stessi.

Il Presidente può essere revocato dall’Assemblea Generale su proposta di un numero di membri del Consiglio Direttivo che rappresentino i due terzi del Consiglio Direttivo medesimo.

Articolo 17

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente nell’ipotesi di assenza od impossibilità di quest’ultimo a svolgere i compiti istituzionali conferitigli.

In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente il Vicepresidente ne assume la carica sino alla successiva riunione dell’Assemblea Generale convocata ai fini della nomina di un nuovo Presidente entro 120 giorni dalla data in cui il Vicepresidente ha assunto la carica di Presidente.

Il Vicepresidente esercita, durante il proprio periodo di attività e mandato, tutti i diritti spettanti al Presidente ed allo stesso modo è gravato di tutte le responsabilità ed oneri che fanno capo a quest’ultimo.

Nel caso in cui, oltre al Presidente, anche il Vicepresidente fosse impossibilitato a svolgere le funzioni e le attività che detta carica e qualifica comporta, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Presidente ad interim.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea Generale convocata in sede ordinaria e si compone di un numero di venti membri eletti. Le nomine all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale sono ad personam.

Per la procedura di elezione dei Membri del Consiglio Direttivo si rimanda al Regolamento.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di integrarsi sino ad un massimo di venticinque membri o ricostituirsi mediante cooptazione e ciò anche nominando soggetti esterni all’Associazione.

Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Presidente uscente, il Tesoriere e il Responsabile Tecnico Scientifico e coloro i quali siano stati cooptati alla funzione secondo quanto previsto nel Regolamento.

L’elezione del Consiglio Direttivo deve salvaguardare, per quanto possibile, la più ampia rappresentatività di tutte le categorie componenti l’Associazione e, in ogni caso, deve garantire la nomina di rappresentanti dei Soci Individuali Studenti, dei Soci Individuali Ordinari e dei Soci Collettivi Didattici.

Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere sostenute dalla presentazione del candidato da parte di almeno 5 Soci, secondo i termini e le modalità stabilite nel Regolamento.

Verranno nominati membri del Consiglio Direttivo i primi venti candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Al Consiglio Direttivo sono affidati, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti compiti ed incarichi:

  1. a) stabilire le azioni e gli impegni a breve e medio termine dell’Associazione e controllarne i risultati;
  2. b) attuare le delibere dell’Assemblea Generale;
  3. c) determinare le quote associative;
  4. d) autorizzare la formazione delle Sezioni, su proposta del Presidente;
  5. e) attribuire la qualifica di Socio Sostenitore e Socio Collettivo Sostenitore – nel caso la stessa dipendesse da fattori non legati all’apporto economico fornito dal soggetto – e l’attribuzione della qualifica di Socio Onorario, entrambe su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo non potrà nominare più di 6 Soci Onorari nell’ambito del proprio mandato triennale;
  6. f) presentare all’Assemblea generale il rendiconto e il bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
  7. g) procedere alla preventiva deliberazione ed approvazione del bilancio preventivo di esercizio ed alla sua presentazione all’Assemblea Generale;
  8. h) presentare al Presidente le candidature per l’elezione del Vicepresidente;
  9. i) nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente;
  10. j) nominare il Tesoriere, su proposta del Presidente;
  11. k) presentare proposte di modifica dello Statuto;
  12. l) procedere alla formazione e modifica del Regolamento Generale;
  13. m) vigilare sull’osservanza delle disposizioni dello Statuto;
  14. n) convocare l’Assemblea Generale;
  15. o) costituire o deliberare la partecipazione in società, anche aventi fini di lucro, nell’ambito e nel rispetto delle finalità e degli scopi dell’Associazione;
  16. p) procedere all’esclusione motivata dei Soci che abbiano compiuto attività contrarie ai principi, alle finalità o all’immagine dell’Associazione ovvero in danno all’Associazione medesima, sentito il parere dei Probiviri;
  17. q) attribuire riconoscimenti, qualifiche o ruoli in considerazione dell’attività svolta o degli obiettivi raggiunti nel settore dell’Illuminazione;
  18. r) costituire, riconoscere, sciogliere, modificare, escludere o disconoscere le Sezioni Territoriali e nonché ratificare l’eventuale Regolamento di Sezione, che le stesse abbiano approvato;
  19. s) proporre all’Assemblea Generale la revoca del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo qualora ne venga fatta richiesta da un numero di membri che rappresentino i due terzi del Consiglio Direttivo medesimo;
  20. t) in caso di scioglimento dell’Associazione determinare la devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto delle disposizioni dello Statuto;
  21. u) nominare il Direttore Responsabile e/o il Direttore Scientifico ed i membri del Comitato Tecnico redazionale della Rivista “Luce”, su proposta del Presidente;
  22. v) procedere, su proposta del Presidente, alla cooptazione di nuovi membri del Consiglio Direttivo, in aggiunta al numero di venti stabilito dallo Statuto ovvero ad integrazione e ciò fino ad un massimo di cinque membri cooptati;
  23. w) nominare i 3 Saggi necessari per individuare le candidature alla Presidenza.

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, per quanto non previsto nel presente Statuto, sono disciplinate nel Regolamento.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate con le modalità di spedizione dell’avviso di cui all’art. 13 che precede dal Presidente con un preavviso di almeno 7 giorni o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, che ne fissano l’ordine del giorno, ne coordinano i lavori e le presiedono. È consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche tramite audio/video conferenza.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Le delibere del Consiglio saranno verbalizzate su apposito registro e assunte a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza semplice in seconda convocazione.

In tutti i casi in cui le deliberazioni del Consiglio Direttivo si caratterizzassero in un’espressione di volontà affermativa e contraria paritaria prevarrà quella dello schieramento all’interno del quale è stato espresso il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo relative alla proposta di revoca del mandato al Presidente o ad un membro del Consiglio Direttivo stesso devono essere assunte con il voto favorevole espresso da un numero di componenti che rappresentino i due terzi del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Presidente ed il membro del Consiglio Direttivo nei cui confronti si procede per responsabilità imputate agli stessi non possono esercitare il diritto di voto nelle relative deliberazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed in tutti i casi in cui venga ritenuto necessario su convocazione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o da un numero di membri che rappresentino complessivamente un terzo del Consiglio Direttivo in carica.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno con gli argomenti esposti in modo esemplificativo e comunque tale da poter rendere idoneamente edotti i suoi componenti sulla rilevanza ed importanza degli argomenti posti in discussione, così come previsto per l’Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza.

In tutti i casi in cui, a motivo di impedimento permanente o temporaneo di lunga durata, per qualsiasi titolo questo sia dipeso, il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduca di oltre un terzo, dovrà essere convocata l’Assemblea Generale in sede ordinaria al fine di nominare i membri necessari alla ricostituzione del numero di venti componenti previsti dallo Statuto.

Immediatamente subito dopo la votazione dei candidati al Consiglio Direttivo viene stilata a cura del Segretario o di un suo delegato una graduatoria in ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato.

Assumono la carica di membro del Consiglio Direttivo i primi venti candidati più votati; nell’ipotesi di parità di voti tra candidati, si dovrà comunque sempre rispettare il numero massimo di venti.

Solo nell’ipotesi di parità di voti risulterà eletto il candidato o i candidati più anziani per appartenenza all’Associazione e solo successivamente più anziani per età.

Articolo 19

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Il Segretario Generale svolge funzioni di direzione generale e coordinamento e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Associazione.

Il Segretario Generale è responsabile dell’esecuzione di ogni iniziativa o attività deliberata dal Consiglio Direttivo e del corretto funzionamento delle strutture di cui si compone l’Associazione e sovrintende alle attività della stessa e risponde del suo operato al Presidente. Il Segretario Generale risponde al Presidente ed al Consiglio Direttivo in ordine alla corretta esecuzione dei deliberati e con riguardo al raggiungimento o meno ed ai risultati conseguiti nello svolgimento dei compiti allo stesso affidati.

Possono essere affidati al Segretario Generale poteri di firma e deleghe ad operare sul conto o sui conti correnti aperti dall’Associazione, come meglio specificato dal Regolamento.

Il Segretario Generale sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione ed assicura la corretta tenuta ed aggiornamento dell’Elenco dei Soci nonché di tutta la documentazione, di qualsiasi genere, facente capo all’Associazione medesima.

Il Segretario Generale può rappresentare l’Associazione nei confronti dei Terzi in virtù di delega e poteri attribuitigli di volta in volta o in via generale da parte del Presidente ed esercita i diritti dell’Associazione negli organismi nei quali l’Associazione stessa è parte.

Il Segretario Generale dà esecuzione alle delibere di ammissione dei nuovi soci ordinari o onorari e di esclusione del Socio moroso deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

Comitato Esecutivo

Il Presidente deve farsi assistere, nello svolgimento delle sue funzioni, da un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque Consiglieri nominati dal Presidente, sentite le principali componenti dell’Associazione.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ne ravvisi la necessità o che un suo componente ne faccia richiesta motivata; il Comitato Esecutivo, inoltre, è convocato prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Comitato Esecutivo assistono il Segretario Generale, il Tesoriere, il Responsibile Tecnico Scientifico e l’ultimo Presidente Uscente.

Articolo 21

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, anche tra persone estranee allo stesso Consiglio Direttivo. La durata del mandato del Tesoriere coincide con la durata del mandato del Presidente che lo ha proposto.

Così come il Presidente, il Tesoriere, all’atto della nomina, potrà essere delegato ad operare in sede finanziaria e ad effettuare operazioni bancarie di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma disgiunta da quella del Presidente medesimo come meglio specificato dal Regolamento.

Il Tesoriere dovrà svolgere attività di tenuta e di controllo dei documenti contabili e è responsabile delle operazioni economiche e finanziarie svolte dall’Associazione affinché queste ultime siano rispettose delle leggi e degli interessi facenti capo all’Associazione medesima.

Al Tesoriere è conferito il compito di redigere i rendiconti e formare i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere partecipa ad ogni riunione del Consiglio Direttivo anche al fine di relazionare e rispondere ai quesiti di natura economica e finanziaria rivoltigli.

La carica di Tesoriere può essere attribuita al Segretario Generale, con facoltà di farsi assistere da un consulente esterno.

 

Articolo 22

Le Sezioni Territoriali

All’inizio di ogni mandato presidenziale, i Soci che, in numero non inferiore a venti, intendono svolgere in modo organizzato ed in ambito locale attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, hanno facoltà di proporre al Presidente la costituzione di Sezioni Territoriali, rappresentative di una o più Regioni, sino ad un massimo di tre Regioni confinanti, con la finalità di sviluppare e intrattenere rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, e ogni altra realtà locale che intenda riconoscersi nell’Associazione associandosi ovvero anche promuovendo relazioni ufficiali sinergiche. Inoltre, il Presidente può individuare un referente AIDI per le aree territoriali dove non è prevista una Sezione Territoriale di riferimento.

Il Consiglio Direttivo approva, a maggioranza dei suoi componenti, la costituzione della Sezione Territoriale e/o la nomina di eventuali delegati su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può deliberare sempre a maggioranza dei suoi componenti di modificare l’ambito territoriale di una Sezione già costituita o di sciogliere la Sezione stessa.

Le Sezioni Territoriali rappresentano strutture organizzative attraverso le quali l’Associazione persegue le proprie finalità in ambito locale e con riguardo a tematiche concepite a livello nazionale ovvero frutto di ricerca, esperienza o iniziativa delle stesse Sezioni Territoriali.

Alle Sezioni Territoriali è conferita la facoltà di rappresentare l’Associazione durante gli eventi, le manifestazioni e nelle attività che si svolgono all’interno del rispettivo ambito.

Le Sezioni Territoriali non hanno autonomia patrimoniale finanziaria rispetto all’Associazione; possono in ogni caso essere delegati alle medesime, da parte del Consiglio Direttivo, attività nei limiti e nelle forme stabilite dal Regolamento.

Le Sezioni Territoriali devono organizzarsi, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Statuto, anche mediante la redazione ed approvazione di un Regolamento che prenderà il nome di “Regolamento della Sezione” seguito dal nome della Regione o della Regione più rappresentativa tra quelle che formano la Sezione Territoriale. A tale scopo la Sezione utilizzerà il modello di Regolamento di Sezione approvato dal Consiglio Direttivo, ed avrà la facoltà di apportare modifiche che derivino da specifiche necessità locali. Il Regolamento della Sezione dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

La Sezione Territoriale dovrà nominare un Presidente, che prenderà il nome di “Presidente della Sezione” seguito dal nome della Regione o della Regione più rappresentativa tra quelle che formano la Sezione Territoriale, il quale si assumerà tutte le responsabilità inerenti, da un lato, il rispetto, da parte della Sezione e dei suoi componenti, degli obblighi e delle prescrizioni statutarie e regolamentari nonché, da un altro lato, il perseguimento degli scopi dell’Associazione e la tutela dell’immagine dell’Associazione medesima e dei suoi Soci da parte della Sezione.

Nell’ipotesi in cui la Sezione Territoriale tenesse comportamenti non consoni o comunque lesivi dell’immagine, degli interessi e/o degli obiettivi perseguiti dall’Associazione, il Consiglio Direttivo procederà al disconoscimento ed esclusione della stessa dall’Associazione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e l’inibizione all’utilizzo dei simboli, loghi o di qualsiasi strumento di riconoscimento che possa collegare l’eventuale futuro operato della Sezione stessa all’Associazione.

Il Presidente di Sezione partecipa con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, mentre può essere convocato per rendere conto o fornire informazione sull’attività della Sezione o di alcuno dei suoi componenti dal Presidente dell’Associazione. Il Presidente della Sezione Territoriale decade insieme al Presidente ed al Consiglio Direttivo. Il Presidente della Sezione risponde del suo operato al Presidente. Il Presidente della Sezione non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

Per quanto altro sulle modalità di costituzione delle Sezioni Territoriali ed il loro funzionamento, si rimanda al Regolamento.

Articolo 23

Commissioni Tematiche

Il Presidente dell’Associazione, anche su mandato del Consiglio Direttivo, può formare delle Commissioni a cui affidare lo svolgimento di particolari compiti o la trattazione di determinati temi di interesse dell’Associazione. Il presidente della Commissione come sopra costituita dovrà riferire al presidente dell’Associazione a cui risponderà del proprio operato

Tali Commissioni dovranno essere formate da un numero minimo di tre Soci.

Il Presidente dell’Associazione nominerà il solo Presidente della Commissione Tematica, responsabile delle attività e compiti alla medesima demandati, cui sarà facoltà e onere quello di individuare e nominare gli altri componenti della Commissione Tematica medesima.

Ai lavori delle Commissioni potranno partecipare anche soggetti esterni all’Associazione i quali venissero individuati per professionalità, esperienza e competenza in ragione del particolare tema o della problematica affrontata.

Articolo 24

Responsabile Tecnico-Scientifico

Il Presidente dell’Associazione può nominare all’inizio del proprio mandato un Responsabile Tecnico-Scientifico, che rimarrà in carica due esercizi.

Il Responsabile Tecnico-Scientifico avrà il compito di supervisionare tutte quelle attività svolte dall’Associazione le quali abbiano una particolare rilevanza tecnica o scientifica in modo da garantire l’aggiornamento ed un elevato standard di professionalità dell’Associazione.

Il Responsabile Tecnico-Scientifico risponde al Presidente, con compiti consultivi in ordine ad iniziative proposte o promosse da Soci o da Terzi e ciò secondo quanto disciplinato nel Regolamento.

Con il Responsabile Tecnico-Scientifico dovranno essere concordate le iniziative delle Sezioni che hanno particolare rilevanza tecnica, in accordo alle indicazioni del Presidente.

Al Responsabile Tecnico-Scientifico è devoluta la gestione, cura e controllo sul rispetto delle corrette modalità di custodia del patrimonio letterario facente capo all’Associazione, ovunque questo sia stato collocato.

Articolo 25

Il Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri è composto da tre Soci che abbiano un’anzianità associativa preferibilmente non inferiore a 5 anni.

Il Comitato dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea Generale e rimane in carica per il periodo di tre esercizi.

I componenti del Comitato dei Probiviri sono eletti tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura nei modi e termini specificati nel Regolamento.

Risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti ed in caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età.

I Probiviri assistono alle adunanze degli Organi dell’Associazione, senza diritto di voto, e possono in tale sede richiedere chiarimenti in funzione delle istanze ai medesimi pervenute ovvero fornirne in ordine all’esame ed allo svolgimento delle attività agli stessi demandate, sia per il caso specifico che in generale.

Nell’ipotesi in cui una o più cariche di Probiviro si rendessero vacanti, per qualsiasi motivo o impedimento, verranno automaticamente nominati in sostituzione i candidati risultati immediatamente successivi in graduatoria.

Nell’ipotesi tale sostituzione non fosse possibile spetterà all’Assemblea Generale procedere alla loro sostituzione durante la successiva prima riunione utile.

Il Comitato dei Probiviri interviene su richiesta del Consiglio Direttivo, in ordine a questioni poste dai singoli Soci o dagli Organi Associativi, in materia di osservanza o interpretazione dello Statuto o del Regolamento al fine di dirimere ogni tipo di controversia tra Soci o tra i Soci e l’Associazione nonché fornire elementi idonei a chiarire le disposizioni, le norme o le regole che non risultassero intelligibili o richiedessero chiarimenti.

L’attività dei Probiviri viene documentata attraverso la compilazione di un registro verbali, nel quale vengono annotate le attività svolte durante le relative riunioni e dai documenti che il Comitato redige, sotto forma di parere, relazione o decisione in ordine alle vertenze sottopostegli.

I Probiviri hanno facoltà di svolgere indagini e richiedere chiarimenti o memorie scritte agli interessati nonché convocarli per audizioni.

Il mancato riscontro senza giustificato motivo, da parte dell’interessato, potrà costituire per i Probiviri elemento di valutazione ai fini decisori.

Il Comitato dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente il quale ha il compito di convocare e presiedere le riunioni.

Ogni documento il quale esprima il giudizio del Comitato dei Probiviri per essere valido dovrà essere firmato dal Presidente e da almeno un Probiviro; tutta la documentazione inerente l’attività dei Probiviri dovrà essere custodita a cura del Segretario dell’Associazione.

Mentre per l’attività consultiva non sono previsti termini in generale, salvo gli stessi si impongano nella situazione in ragione di particolari esigenze, per l’ipotesi di contestazioni o insorgende vertenze il Comitato dei Probiviri avrà a disposizione un periodo di novanta giorni per pronunciarsi e depositare presso la Segreteria il risultato della propria attività.

Successivamente al deposito il Presidente avrà a disposizione ulteriori quindici giorni per assumere quelle iniziative che si rendessero necessarie, con ciò intendendosi sia quelle dirette che quelle di impulso di altri Organi.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda al Regolamento ed alle norme civilistiche o speciali vigenti in materia.

Articolo 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e da un membro supplente. Il Presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea Generale e rimane in carica per il periodo di due esercizi.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell’Associazione e vigilano sulla gestione finanziaria ed economica e sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto annuale con le risultanze dei libri e delle scritture.

I Revisori intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo e concorrono ed operano al fine del rispetto delle normative vigenti.

Articolo 27

I Libri sociali

L’Associazione custodisce i libri dei verbali delle adunanze e delle delibere dei propri Organi ed ogni altro registro o documento presso la sede dell’Associazione in Milano.

I libri, registri e documenti dell’Associazione sono consultabili da qualsiasi Socio che ne faccia richiesta motivata scritta e riceva successivamente il consenso scritto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 28

Il Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 15 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea Generale, previa ratifica del Consiglio Direttivo stesso.

L’Assemblea Generale deve essere convocata in sede ordinaria per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La bozza di bilancio deve restare depositata presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono la riunione dell’Assemblea Generale convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Articolo 29

Il Fondo Comune

Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito da eventuali quote di adesione versate una tantum dagli Associati, dalle eventuali eccedenze delle gestioni annuali secondo delibera dell’Assemblea, dalle elargizioni, donazioni, e lasciti eventualmente disposti a suo favore, nonché dalle raccolte di fondi.

Il Fondo dell’Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.

In caso di recesso i Soci non possono pretendere alcunché dall’Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo stesso.

In nessun caso possono essere distribuiti agli associati, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, o riserve, salvo diversa speciale disposizione di legge.

Articolo 30

Scioglimento dell’Associazione

Nel caso si proceda allo scioglimento dell’Associazione il Consiglio Direttivo stabilirà la devoluzione del patrimonio sociale da destinarsi unicamente ad associazioni o istituzioni culturali che abbiano finalità analoghe a quelli dell’Associazione medesima.

In ogni caso il patrimonio non potrà essere ripartito fra i Soci.

Articolo 31

Disposizioni residuali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme di competenza del Codice Civile.

Articolo 32

Foro competente

Salvo quanto previsto in ordine alla necessità di preventivo espletamento del procedimento devoluto al Comitato dei Probiviri, ogni controversia tra i Soci e l’Associazione è attribuita in via esclusiva al Tribunale di Milano.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

A seguito dell’approvazione del presente Statuto ogni contraria o confliggente disposizione contenuta nel Regolamento si intenderà automaticamente abrogata e, dove ciò si rendesse necessario, sarà cura del Consiglio Direttivo promuovere le eventuali modifiche od aggiornamenti del Regolamento medesimo.

Regolamento

Regolamento Nazionale

REGOLAMENTO NAZIONALE AIDI

(Approvato dall’Assemblea dei Soci del 9 giugno 2020, modifiche apportate dal CDN AIDI del 7 marzo 2023)

Articolo 1 – PREMESSA

Il presente Regolamento integra i contenuti e la disciplina dettata dallo Statuto Nazionale dell’Associazione e le sue disposizioni dovranno essere interpretate nel rispetto delle finalità e delle disposizioni contenute nello Statuto medesimo, prevalendo queste ultime in ipotesi di conflitto con le presenti norme.

Articolo 2 – ORGANO UFFICIALE

La Rivista Luce è l’Organo Ufficiale dell’Associazione nonché strumento di perseguimento degli scopi sociali di cui all’articolo 3 dello Statuto Nazionale, unitamente al sito internet dell’Associazione medesima, sia in termini di diffusione della Cultura della Luce che in termini di valorizzazione dello studio e della ricerca nel campo dell’illuminazione e dell’illuminotecnica.

La Rivista Luce persegue i propri obiettivi attraverso due diverse modalità: una versione “stampata su carta” e una versione “on line” (LuceWeb) ciascuna con le proprie caratteristiche peculiari del mezzo.

Il Responsabile Legale della Rivista è il Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, su proposta del Presidente nomina il Direttore Editoriale e i componenti del Comitato Editoriale.

Il Direttore e il Comitato rimangono in carica per la durata del Consiglio.

Il Comitato Editoriale e il Direttore dovranno avere cura che il piano editoriale della Rivista, incluso la versione LuceWeb, così come ogni singola pubblicazione siano conformi agli scopi dell’Associazione medesima, ne tutelino l’immagine e rispecchino gli indirizzi generali di orientamento editoriale forniti dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. A tale scopo, subito dopo la nomina, il Direttore e il Comitato Editoriale di comune accordo redigono un Piano Editoriale che fornirà le linee di indirizzo e gli obiettivi per il biennio in cui gli stessi rimangono in carica.  All’interno del Piano Editoriale potranno essere inseriti alcuni indicatori atti a monitorare l’andamento della rivista.

Il Comitato Editoriale sarà composto da dieci membri, e sarà rappresentativo di tutte le tipologie degli Associati, almeno due per categoria (Utilities ed ESCO, Industria, Progettisti illuminotecnici, Università). I membri del Comitato Editoriale dovranno essere soci di AIDI. È facoltà del Consiglio Direttivo di accettare fino a ulteriori tre membri che non siano soci AIDI.

Il Comitato, con funzione coadiuvante della Direzione, si interessa della gestione della rivista e partecipa all’elaborazione e alla implementazione della linea editoriale e collabora con il Direttore al processo valutativo dei contributi ricevuti e alla ricerca degli stessi.

Alla prima riunione del Comitato, i membri eleggono a maggioranza semplice al loro interno un Coordinatore che avrà il compito di organizzare i lavori del Comitato stesso, incluso la redazione del Piano Editoriale e di costituire il punto di riferimento tra Comitato Editoriale, Presidente e Direttore Editoriale. Il Comitato Editoriale si riunisce indicativamente quattro volte l’anno.

Il Direttore avrà cura di informare idoneamente ed opportunamente il Presidente dell’Associazione sull’operato del Comitato Editoriale.

Il Consiglio Direttivo o il Presidente dell’Associazione comunicheranno al Direttore eventuali esigenze o prescrizioni, le quali abbiano incidenza sulla redazione o modifica del piano editoriale o a cui il Comitato Editoriale sia tenuto ad adeguarsi per il migliore perseguimento degli scopi dell’Associazione.

Possono essere nominati membri del Comitato Editoriale i soci dell’Associazione ovvero coloro, anche non soci, i quali si siano distinti nel Mondo della Luce, ciò ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Per l’ipotesi in cui il membro non sia Socio di AIDI, ancorché non sia obbligatoria la sottoscrizione da parte dello stesso di una quota associativa è previsto che il medesimo sottoscriva comunque un impegno ad osservare le direttive e le prescrizioni dettate dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento dell’Associazione, con esclusione come detto del solo obbligo contributivo.

Non è prevista la corresponsione di emolumenti per l’attività svolta dai membri del Comitato Editoriale ma è in facoltà del Consiglio Direttivo, in particolari casi ed a suo insindacabile giudizio, procedere a riconoscimenti di carattere economico.

Articolo 3 – QUOTE ASSOCIATIVE

Il Consiglio Direttivo procede, a suo insindacabile giudizio, alla determinazione delle quote associative ed alla modifica delle stesse ove ciò venga ritenuto opportuno.

In forza di quanto stabilito dall’articolo 6 e dall’articolo 8 dello Statuto Nazionale dell’Associazione il Consiglio Direttivo, nell’ultima riunione utile dell’anno in corso, delibererà a maggioranza semplice dei presenti le quote associative da richiedere ai Soci per l’iscrizione all’anno successivo.

La determinazione delle quote associative deliberata dal Consiglio Direttivo ovvero la modifica delle quote stesse verrà formalizzata mediante la redazione di un documento da parte del Segretario Nazionale dell’Associazione che curerà la comunicazione ad ogni Socio in relazione alla quota di competenza dello stesso.

In relazione alle finalità dell’Associazione ed alla necessità di acquisire nuovi Soci, vengono individuate le seguenti sottocategorie di Soci:

  • SOCI COLLETTIVI SOSTENITORI

Semplici

Benemeriti

Il Socio Collettivo Sostenitore Benemerito ha gli stessi diritti dei Soci Collettivi Sostenitori semplici ma, volontariamente, versa una quota annuale maggiore, così come determinata dal Consiglio Direttivo.

  • SOCI INDIVIDUALI

Semplici

Aggregati

Il Socio Individuale Aggregato è un Socio Individuale individuato da un Socio Collettivo, che ha gli stessi diritti dei Soci Individuali, incluso il diritto di voto. Ogni Socio Collettivo può, ogni anno, nominare un numero di Soci Aggregati in relazione a quanto sotto indicato. Il Socio Individuale Aggregato permane nella sua qualifica fino alla fine dell’anno solare nel quale avviene la nomina e non può essere nuovamente segnalato come Socio Individuale Aggregato ad un Socio Collettivo.

Conseguentemente gli associati saranno suddivisi nelle seguenti categorie e sottocategorie:

SocioCategoriaSottocategoria
COLLETTIVONAZIONALE
COLLETTIVOSOSTENITOREBENEMERITO
COLLETTIVOSOSTENITORESEMPLICE
COLLETTIVOORDINARIO
COLLETTIVODIDATTICO
INDIVIDUALESOSTENITORE
INDIVIDUALEORDINARIOSEMPLICE
INDIVIDUALEORDINARIOAGGREGATO
INDIVIDUALESTUDENTE

È data facoltà al Consiglio Direttivo di individuare altre sottocategorie di Soci.

Nomina Soci Individuali Aggregati:

SocioSoci Individuali Aggregati
Socio Nazionale7 soci individuali
Socio Sostenitore Benemerito3 soci individuali
Socio Sostenitore Semplice2 soci individuali
Socio Ordinario1 socio individuale
Socio Didattico1 socio individuale

Articolo 4 – LOGO DELL’ASSOCIAZIONE E PATROCINI

In forza di quanto stabilito dall’articolo 10 dello Statuto Nazionale dell’Associazione, i Soci potranno utilizzare il Logo dell’Associazione per il perseguimento degli scopi dettati dall’articolo 3 dello stesso Statuto Nazionale. La richiesta di utilizzo del Logo, precisando in quale occasione esso verrà utilizzato e quali vantaggi si attendono dall’uso del logo, e come il Logo dovrà essere utilizzato nella comunicazione, dovrà essere indirizzata al Segretario, il quale, dopo le opportune verifiche, la sottoporrà al Presidente per approvazione. Il Presidente può eventualmente decidere di consultare il Consiglio Direttivo e/o il Comitato Esecutivo, ma rimane responsabilità del Presidente decidere sulla concessione dell’utilizzo del logo.

Il Logo potrà essere utilizzato solo secondo le prescrizioni grafiche fornite dall’Associazione. Un utilizzo del Logo non autorizzato per iscritto dalla Presidenza potrà essere causa di esclusione del Socio da AIDI.

Nell’utilizzo del Logo il Socio dovrà avere cura di evitare che soggetti non autorizzati ne possano fare uso. L’Associazione potrà concedere il proprio patrocinio su iniziative organizzate da soci AIDI, purché le finalità siano in linea con quelle dell’Associazione stessa.

Le richieste dovranno essere presentate da soci o da loro delegati con sufficiente anticipo allegando una esaustiva documentazione atta a descrivere l’iniziativa, le finalità, l’oggetto, gli organizzatori, i partners ed i patrocinanti ed i soggetti verso cui è indirizzata.

L’Associazione potrà, in via straordinaria, concedere il proprio patrocinio anche ad iniziative non direttamente organizzate da soci, ma il richiedente dovrà, comunque, allegare lettera di garanzia rilasciata da un socio AIDI. Il patrocinio sarà concesso dal Presidente su proposta del Responsabile Tecnico-Scientifico.

Articolo 5 – PUBBLICAZIONI

I Soci hanno diritto di ricevere gratuitamente la Rivista Luce.

Eventuali diverse pubblicazioni edite a cura dell’Associazione, come ad esempio Quaderni Tecnici, Libri, Dispense, Schede Tecniche etc… saranno distribuite ai Soci su richiesta degli stessi alle condizioni economiche stabilite preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà anche approvare l’adesione ad iniziative editoriali promosse da terzi nell’ipotesi prevedano condizioni di favore per i Soci AIDI.

I Soci potranno accedere alla Biblioteca AIDI, alla Banca Dati ed alla documentazione tecnica archiviata presso l’Associazione facendone preventiva richiesta alla Segreteria ed ottenendone autorizzazione.

La consultazione dovrà avvenire presso la sede di AIDI in orario di ufficio e previo appuntamento e potrà essere effettuata solo in presenza del personale di segreteria.

I Soci potranno presentare altresì motivate richieste di prestito temporaneo di pubblicazioni o diversa documentazione cartacea o digitale di proprietà dell’Associazione al Segretario Generale il quale avrà cura, nell’ipotesi di autorizzazione a detto prestito, di stabilirne durata e modalità di restituzione, caso per caso ovvero mediante apposita Circolare.

Articolo 6 – ELEZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

(Presidenza, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Comitato dei Probiviri)

6.1 – Premessa

Potranno essere eletti a ricoprire le cariche sociali, secondo le modalità, nei limiti e con le esenzioni di seguito specificate, solo i Soci AIDI in regola con il versamento delle quote sociali.

6.2 – Nomina Del Presidente

Le candidature per la Presidenza dell’Associazione saranno individuate secondo le modalità stabilite all’articolo 16 dello Statuto.

Più in particolare i 3 Saggi proporranno all’Assemblea le candidature individuate mediante consultazione di un numero rappresentativo di Soci, anche in termini di partecipazione, rilevanza e benemerenza, attraverso un elenco da pubblicarsi o comunque rendere disponibile ai Soci stessi almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea chiamata a pronunciarsi.

Il Segretario Generale predisporrà la lista dei candidati alla Presidenza sulla base dei nominativi al medesimo forniti direttamente dal Comitato dei tre Saggi, senza necessità di intervento del Comitato Elettorale.

Il documento ufficiale di trasmissione dei nominativi dei candidati alla Presidenza, predisposto dai tre Saggi, dovrà riportare in calce le firme di tutti e tre i Saggi.

È in facoltà di questi ultimi procedere anche in via separata ed autonoma alla sottoscrizione di un unico documento o di un documento di identico contenuto che potrà essere consegnato a mani ovvero inviato presso la Segreteria a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o telefax.

Una volta terminata la consultazione elettorale è compito del Comitato Elettorale procedere allo spoglio delle schede e comunicare per iscritto il risultato della votazione alla Segreteria Generale che procederà alla formale comunicazione all’Assemblea ed alla pubblicazione sul sito internet e/o altra diversa pubblicità ritenuta opportuna (newsletter, rivista LUCE, etc…).

In caso sia possibile conferire al Presidente un secondo mandato, il Consiglio Direttivo, sei mesi prima della scadenza del primo mandato, verificherà la disponibilità del Presidente e dei suoi stessi membri a proseguire il mandato per l’esercizio successivo. I nominativi da confermare e la loro disponibilità a proseguire il mandato saranno resi noti ai soci secondo i tempi previsti dal Regolamento. Qualora uno o più dei membri del Consiglio Direttivo non sia disponibile a proseguire il mandato, il Presidente può proporre la cooptazione di un numero massimo di 5 Consiglieri.

In occasione dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio, si procederà alla conferma del mandato tramite Acclamazione.

In caso di rinuncia alla proroga del mandato o di decadenza di almeno 5 Consiglieri, si procede alle elezioni secondo le modalità stabilite all’articolo 16 dello Statuto.

6.3 – Nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri

In caso di nuova elezione, le richieste di candidatura per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato dei Probiviri dovranno essere inviate alla Segreteria Generale accompagnate dalla presentazione o avallo delle stesse a firma di almeno cinque Soci, collettivi o individuali, rispettivamente per ogni Consigliere, Revisore o Probiviro. Dette richieste di candidatura dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione, mediante posta ordinaria, posta elettronica, telefax o per consegna a mani almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il numero dei membri eleggibili alla carica di Consigliere è di 20 (venti), come previsto dall’articolo 18 dello Statuto Nazionale.

È data facoltà al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di almeno 5 (cinque) Consiglieri, di cooptare, in sostituzione o in aggiunta a quelli come sopra nominati, ulteriori Consiglieri in caso di:

  • necessità di garantire la rappresentatività di tutte le categorie dei Soci, come previsto dall’articolo 18 dello Statuto Nazionale;
  • necessità di integrare il Consiglio con particolari professionalità o rappresentatività;
  • necessità di sostituire un Consigliere dimissionario o decaduto per assenza.

Onde potersi procedere alla suddetta cooptazione, il Presidente invierà a tutti i Consiglieri, almeno due settimane prima della riunione nella quale dovrà decidersi sulla cooptazione, una breve relazione che illustri il c.d. curriculum vitae del candidato; eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte dei Consiglieri potranno essere presentate e riscontrate ove pervenute presso la Segreteria almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione stessa.

Per l’ipotesi in cui il Consigliere cooptato non sia Socio di AIDI, ancorché non sia obbligatoria la sottoscrizione da parte dello stesso di una quota associativa è previsto che il medesimo sottoscriva comunque un impegno ad osservare le direttive e le prescrizioni dettate dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento dell’Associazione, con esclusione come detto del solo obbligo contributivo.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo, come previsto dall’articolo 18 dello Stato Nazionale, non può essere superiore a 25 (venticinque).

Su ogni proposta di cooptazione si pronuncia il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il Segretario Generale, nella prima riunione utile dell’Assemblea dei Soci, sottoporrà alla stessa la decisione del Consiglio Direttivo in ordine a detta cooptazione e ciò ai fini di ratifica dell’operato di quest’ultimo.

6.4 – Nomina ed Attività del Comitato Elettorale

Il Consiglio Direttivo, nei tempi tecnici ritenuti più opportuni ai fini dello svolgimento delle elezioni, nominerà un Comitato Elettorale, composto da tre Soci, che avrà il compito di raccogliere tutte le candidature che saranno pervenute e, in caso di loro ammissibilità, elaborare la lista dei candidati eleggibili.

Il Comitato Elettorale si compone di un Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo e da un Segretario, nominato dal Presidente del Comitato.

Tutti i verbali e i documenti elaborati dal Comitato Elettorale dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario come sopra nominati.

Ogni lista dei candidati eleggibili redatta dal Comitato Elettorale sarà trasfusa a cura della Segreteria Generale nelle schede elettorali.

Una volta terminata la consultazione elettorale è compito del Comitato Elettorale procedere allo spoglio delle schede e comunicare per iscritto il risultato della votazione alla Segreteria Generale che procederà alla formale comunicazione all’Assemblea ed alla pubblicazione sul sito internet e/o altra diversa pubblicità ritenuta opportuna (newsletter, rivista LUCE, etc…).

6.5 – Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti

Per l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali non devono necessariamente essere Soci AIDI, il Comitato Elettorale predisporrà la lista di coloro che sono candidati, sulla base delle candidature pervenute.

Una volta terminata la consultazione elettorale il Comitato Elettorale predisporrà una graduatoria e risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti; il primo e il secondo candidato in ordine di graduatoria saranno nominati membri effettivi mentre il terzo candidato in ordine di graduatoria sarà nominato membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

6.6 – Votazione e Scrutinio

All’atto della votazione a ciascun Socio verranno fornite quattro schede, rispettivamente:

1) una per la nomina del Presidente;

2) una per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

3) una per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

4) una per la nomina dei componenti del Comitato dei Probiviri.

In ogni scheda saranno indicati i nomi  dei candidati ed il numero di quelli eleggibili. Come previsto dall’articolo 9 dello Statuto Nazionale, ogni Socio, in relazione alla propria categoria di appartenenza, attribuirà al candidato un numero di voti, per ogni preferenza, pari a quanto previsto dallo Statuto.

Per l’elezione del Presidente, ogni Socio potrà esprimere una preferenza.

Nel caso di ex-aequo tra due o più candidati, in sede di votazione per l’elezione del Presidente, si procederà ad una nuova votazione che potrà essere ripetuta nell’ambito della stessa Assemblea elettiva; nel caso di ulteriore ex- aequo, si sospenderà la consultazione elettorale presidenziale e si procederà a fissare una nuova Assemblea.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo ciascun Socio potrà esprimere massimo 10 (dieci) preferenze tra i Consiglieri candidati.

Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti ciascun Socio potrà esprimere massimo due preferenze. Per l’elezione del Collegio dei Probiviri ogni Socio potrà esprimere massimo due preferenze.

6.7 – Rappresentatività del Consiglio Direttivo

Come previsto dall’articolo 18 dello Statuto Nazionale, qualora dalle votazioni non siano risultati eletti nel Consiglio Direttivo, tra i 20 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, i rappresentanti di tutte le categorie di cui all’articolo 18 dello Statuto Nazionale medesimo, il Presidente, alla prima riunione del Consiglio Direttivo, proporrà la cooptazione di un numero di rappresentanti pari a quello delle categorie non rappresentate.

La proposta di cooptazione dovrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio Direttivo e sostenuta attraverso una formale presentazione dei candidati, che dovrà evidenziare come gli stessi, sulla base del proprio CV, possano rappresentare le categorie e dare un fattivo contributo agli scopi dell’Associazione. La cooptazione avviene con votazione del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

 

Articolo 7 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Per la validità ed efficacia delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno un 1/3 + 1 (un terzo più uno) dei suoi componenti, come eletti dall’Assemblea dei Soci.

Per la validità ed efficacia delle decisioni del Consiglio Direttivo è necessaria una maggioranza assoluta dei voti espressi, non risultando influente, ai fini della validità ed efficacia stessa, il computo dei Consiglieri che si sono astenuti dal votare.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo avrà diritto ad un voto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale con facoltà di voto consultivo ma non deliberativo, al quale sono altresì affidati i compiti di redazione del verbale olografo degli interventi e delle deliberazioni.

In caso di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni in sede di riunione del Consiglio vengono affidate dal Presidente ad uno dei membri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono successivamente formalizzate in documenti dattiloscritti, anche in forma sintetica, che firmati dal Presidente e dal Segretario sono distribuiti a tutti i membri del Consiglio Direttivo entro un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo rimangono a disposizione dei Soci che volessero consultarli per un periodo di 1 (un) anno dalla data della riunione.

Il Presidente presiede di diritto il Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano per l’ipotesi di assenza o impedimento dello stesso Vice Presidente.

Articolo 8 – POTERI DI FIRMA DEL SEGRETARIO

Il Segretario Generale ha facoltà di impegnare l’Associazione mediante:

  • sottoscrizione della corrispondenza informativa di natura ufficiale;
  • sottoscrizione delle richieste di contribuzione della rispettiva quota ai Soci;
  • sottoscrizione dei solleciti ai Soci morosi;
  • operare sui conti correnti della società con firma disgiunta con quella del Presidente o del Tesoriere per l’ordinaria amministrazione (compensi ai collaboratori, affitto, cancelleria, ecc) previste sulla base degli impegni presi dal Presidente e/o dal Consiglio;
  • stipulare contratti di acquisto di beni e servizi su specifica autorizzazione del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Per quanto concerne ogni altra diversa operatività e capacità di impegnare l’Associazione, la stessa dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto da parte del Presidente, anche mediante telefax, posta ordinaria o elettronica.

Articolo 9 – POTERE DI FIRMA DEL TESORIERE

Il Tesoriere è delegato ad operare in sede finanziaria e ad effettuare operazioni bancarie di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma disgiunta da quella del Presidente solo su specifico mandato dello stesso.

Articolo 10 – LE SEZIONI TERRITORIALI: ATTIVITÀ, MODELLO DI REGOLAMENTO DELLA SEZIONE, CONVOCAZIONE E RELAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE, COSTITUZIONE DELLA SEZIONE

È compito del Consiglio Direttivo, come previsto dall’articolo 22 dello Statuto Nazionale, autorizzare la costituzione e determinare le forme ed i limiti di operatività di Sezioni Territoriali le quali si impegnino ad organizzarsi nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto stesso, nel presente Regolamento e negli atti del Consiglio Direttivo. È facoltà del Presidente proporre al Consiglio Direttivo la nomina, qualora in un territorio non si riesca a raggiungere il numero minimo di 20 soci per la costituzione di una Sezione Territoriale, di un referente AIDI locale, il quale coordinerà la sua attività di concerto con il Presidente. Il referente dovrà sottostare allo stesso Regolamento della Sezione Territoriale.

Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza dei propri membri, ha il compito di adottare un documento programmatico ed organizzativo, come previsto dall’articolo 22 dello Statuto Nazionale, il quale viene a costituire il Modello di Regolamento delle Sezioni Territoriali; queste ultime assumeranno sulla base di detto modello il proprio regolamento, che prenderà il nome di Regolamento di Sezione seguito dal nome dell’area facente capo alla Sezione Territoriale.

Eventuali modifiche al Regolamento di Sezione potranno essere apportate in via autonoma da quest’ultima in presenza di specifiche e comunicate necessità locali, previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio Direttivo a cui le stesse dovranno essere sottoposte.

Il Consiglio Direttivo può delegare a Soci qualificati o ad apposita Commissione la valutazione di dette modifiche proposte dalla Sezione Territoriale: gli incaricati dovranno rendere relazione scritta al Consiglio Direttivo nei modi e termini dallo stesso di volta in volta stabiliti a seconda della peculiarità e/o urgenza del caso.

Tutti gli atti deliberativi del Consiglio Direttivo con riguardo alla costituzione, regolamentazione e disciplina delle Sezioni Territoriali vengono a costituire parte integrante del Presente Regolamento.

Nel periodo transitorio intercorrente dalla data dell’approvazione del presente regolamento all’assunzione delle delibere previste dal presente articolo, le Sezioni Territoriali saranno regolate dalle vigenti normative.

Articolo 11 – RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO

Il Presidente ha facoltà di nominare il Responsabile Tecnico Scientifico dell’Associazione con il compito di costituire quest’ultimo il punto di riferimento di tutti i Soci e dell’Associazione in ordine ad ogni problematica di carattere tecnico.

Al Responsabile Tecnico Scientifico potranno quindi essere indirizzate:

  • le richieste dei Soci in merito a quesiti o chiarimenti tecnici; in tali ipotesi le risposte del Responsabile Tecnico Scientifico rappresenteranno la posizione ufficiale dell’Associazione al riguardo della materia, del caso o del quesito.
  • le richieste di patrocinio a convegni, pubblicazioni e ad ogni iniziativa che abbia interesse per il mondo della luce, ciò anche allo scopo di valutare se i contenuti tecnici di detta iniziativa siano coerenti con gli obiettivi dell’Associazione; in tali ipotesi il Responsabile Tecnico Scientifico riferirà al Presidente per le opportune determinazioni.
  • le richieste di parere tecnico in ordine ad ogni controversia che dovesse sorgere all’interno dell’Associazione; in tali ipotesi le sue risposte e valutazioni costituiranno la base scientifica sulla quale dette controversie dovranno essere eventualmente risolte dal Comitato dei Probiviri.

Al Responsabile Tecnico Scientifico viene riconosciuto il ruolo di delegato dell’Associazioni in tutti i contesti nei quali è richiesta una forte competenza tecnica.

Il Responsabile Tecnico Scientifico, all’atto della sua nomina, dovrà sottoscrivere l’impegno ad adempiere con coscienza e con diligenza ai compiti attribuitigli dallo Statuto e dal presente Regolamento.

È in facoltà del Presidente sostituire in ogni tempo ed a sua totale discrezione il Responsabile Tecnico Scientifico.

Se non appositamente nominato, le funzioni di Responsabile Tecnico Scientifico sono demandate al Presidente e, in sua assenza, al Vice-Presidente.

Articolo 12 – ATTIVITÀ DEL COMITATO DEI PROBIVIRI

I componenti del Comitato dei Probiviri devono conformare il proprio comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie di cui vengano a conoscenza nell’esercizio dell’ufficio agli stessi conferito.

I componenti del suddetto Comitato devono altresì astenersi dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Comitato qualora risultino personalmente o professionalmente parti in causa oppure siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Il Comitato dei Probiviri viene chiamato a pronunciarsi, con le modalità infra indicate, nei seguenti casi e circostanze:

  1. interpretazione delle clausole e prescrizioni contenute nello Statuto Nazionale e nel presente Regolamento;
  2. risoluzione di controversie sorte tra i Soci o fra questi e l’Associazione in ordine all’interpretazione, applicazione, esecuzione o efficacia delle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale o nel presente Regolamento ovvero in ordine alla regolarità e validità delle elezioni, anche dal punto di vista organizzativo;
  3. espressione di parere consultivo sulla interpretazione, applicazione, esecuzione o risoluzione di clausole o prescrizioni dettate dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento o da atti deliberativi degli Organi associativi;
  4. espressione di parere consultivo in ipotesi di apertura di procedimenti disciplinari a carico dei Soci. Gli Organi associativi o i singoli Soci possono inviare istanze di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio alla sede dell’Associazione di lettera raccomandata a.r. ovvero tramite consegna a mano.

Di ogni riunione il Comitato dei Probiviri redige un verbale. I verbali sono conservati presso la sede dell’Associazione.

Il Comitato dei Probiviri ha sede presso la sede legale dell’Associazione.

Il Presidente del Comitato dei Probiviri provvede alla sua convocazione in tutti i casi in cui sia necessaria o richiesta l’apertura di una procedura tra quelle di cui sopra.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

Su accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.

In ogni caso di accertata impossibilità a svolgere l’incarico, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione- nomina temporanea di un supplente e tale sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti in corso. Il supplente così nominato rimarrà in carica fino alla conclusione dei procedimenti in corso salvo l’Assemblea alla prima riunione utile non abbia a ratificare la scelta operata dal Consiglio Direttivo nominando un diverso Probiviro.

Per ogni istanza che pervenga al Segretario Generale la quale comporti l’apertura di un procedimento di competenza del Comitato dei Probiviri viene data immediata comunicazione dalla suddetta Segreteria al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Qualora, prima facie, l’istanza si palesi al Comitato dei Probiviri improcedibile o inammissibile il Comitato ne dichiara l’archiviazione dandone comunicazione riservata all’istante ed al Presidente dell’Associazione.

Il Comitato dei Probiviri può disporre di qualsiasi atto istruttorio ritenuto utile al corretto e proficuo svolgimento dell’incarico, ivi compreso quello a titolo esemplificativo rappresentato dall’accesso alla documentazione associativa o del singolo Socio, all’acquisizione di pareri da parte di professionisti esterni all’Associazione, all’escussione di testimonianze, il tutto avendo cura di garantire il corretto e legittimo contraddittorio delle Parti le quali potranno avvalersi di una propria assistenza tecnica di fiducia.

Il Comitato dei Probiviri, una volta espletata la necessaria istruttoria, si pronuncia nel termine di 90 (novanta) giorni, salvo la necessità di una proroga, in caso di complessità della disamina e dell’istruttoria, che può essere richiesta dal Comitato al Consiglio Direttivo per una sola volta e concessa per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

Il Comitato dei Probiviri elegge al suo interno il proprio Presidente e un Segretario ed ogni atto, verbale o deliberazione deve riportare in calce e su ogni foglio la firma del Presidente e del Segretario medesimi.

Tutta la documentazione redatta dal Comitato dei Probiviri ha carattere strettamente riservato alle Parti e al Presidente dell’Associazione per l’ipotesi di controversia tra Soci e anche al Consiglio Direttivo per il caso di controversia tra un Socio e l’Associazione.